Acqua. L’Articolo 15 del Decreto Legislativo 135/2009 conferisce la gestione a società a partecipazione mista pubblica e privata.
Come al solito la chiarezza verbale langue quando si tratta di legiferare su argomenti che andranno ad incidere sul tenore di vita delle persone e, soprattutto, sul loro sacrosanto diritto alla fruizione di un elemento naturale che non può e non deve essere mercificato. Siccome scripta manent, verba volant, non ci soffermeremo ad analizzare i vari commenti favorevoli o contrari alla legge, approvata fra l’altro imponendo la questione di fiducia (la 28esima della legislatura per la precisione), ma andremo ad analizzare le incongruenze costituzionali dell’Art. 15 del Decreto Legge 135/09 che ha modificato l’Art. 23bis legge 133/08 e le relative conseguenze economiche che si ripercuoteranno sugli aventi diritto al servizio.
Infatti, anche se l’Art. 15 del testo del D.L 135/09 precisa che la proprietà pubblica del bene acqua deve essere garantita, viene prevista “in via ordinaria” la gestione dei servizi pubblici locali ad imprenditori o società attraverso gare pubbliche e la gestione in house è consentita soltanto in deroga e per “situazioni eccezionali”.
Il testo del Decreto Legge prevede che “la partecipazione pubblica debba essere almeno del 40 per cento” e che con questa quota azionaria “sia sempre affidata al socio privato anche la gestione della SpA mista”. Il tutto si traduce in strumentalizzazione di capitali, proprietà e risorse pubbliche indirizzate al raggiungimento del massimo profitto a svantaggio della sfera sociale che comunque dovrà giustificare la partecipazione del capitale pubblico. Summus Ius, summa iniuria.
Non si può pensare che scelte del genere vengano fatte, come scrive qualcuno su giornali o siti web, per favorire le multinazionali, magari le stesse che hanno il controllo delle acque minerali, ma si può facilmente affermare che la dispersione di acqua, in dimensioni che raggiunge anche il 50 per cento, è dovuta alle condutture idriche italiane spesso fatiscenti, la cui manutenzione comporta una spesa probabilmente non sostenibile da una gestione totalmente pubblica. Tutto ciò a fronte di un sicuro innalzamento dei costi in bolletta.
Il Consiglio comunale può prendere posizione precisa in merito alla legge statale, vista la recente approvazione in via definitiva del Consiglio dei Ministri del disegno di riforma degli organi e delle funzioni degli enti locali, di semplificazione e razionalizzazione dell’ordinamento e la Carta delle autonomie locali. Se c’è la volontà di riconoscere l’acqua “un bene comune e un diritto universale” può, infatti, fare inserire nello Statuto comunale la voce “gestione del servizio idrico in forma pubblica e con la partecipazione delle comunità locali”. Visto il clima politico la strada da compiere può sembrare ardua, ma si deve percorrere, se non si vuole rendere mercificabile anche un bene essenziale alla vita.
Iris Novello
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