ACQUA – PRIVATIZZAZIONE DELLE RETI IDRICHE. INCOSTITUZIONALE?





Acqua. L’Articolo 15 del Decreto Legislativo 135/2009 conferisce la gestione a società a partecipazione mista pubblica e privata.

Con 302 voti a favore e 263 contrari la Camera ha approvato in via definitiva il provvedimento Ronchi che recepisce una serie di obblighi comunitari tra cui la liberalizzazione dei servizi pubblici locali, compresa la privatizzazione delle reti idriche.
Come al solito la chiarezza verbale langue quando si tratta di legiferare su argomenti che andranno ad incidere sul tenore di vita delle persone e, soprattutto, sul loro sacrosanto diritto alla fruizione di un elemento naturale che non può e non deve essere mercificato.  Siccome scripta manent, verba volant, non ci soffermeremo ad analizzare i vari commenti favorevoli o contrari alla legge, approvata fra l’altro imponendo la questione di fiducia (la 28esima della legislatura per la precisione), ma andremo ad analizzare le incongruenze costituzionali dell’Art. 15 del Decreto Legge 135/09 che ha modificato l’Art. 23bis legge 133/08 e le relative conseguenze economiche che si ripercuoteranno sugli aventi diritto al servizio.
Il punto centrale della questione è che la normativa sopra citata riguarda servizi di interesse economico, quindi non produce effetti sul governo e la gestione dell’acqua, che è un ambito direttamente riconducibile ai diritti fondamentali dell’uomo. Diritti sui quali non si possono applicare le regole del mercato e della concorrenza.
Il via libera alla gestione dei servizi pubblici locali da parte di privati cozza clamorosamente con gli articoli Costituzionali 2 e 3 (violazione del principio solidaristico e di uguaglianza) 5 e 18 (violazione del principio autonomistico di autodeterminazione dei comuni), 117, comma 2 (relativo al riparto di competenze tra Stato e regioni), 41 (riconoscimento dell’attività economica pubblica) e 43 (centralità del ruolo dell’impresa pubblica nella gestione dei servizi pubblici essenziali).
Può anche darsi che qualche legislatore (e i 302 deputati che hanno votato a favore), considerino la nostra Costituzione, e i principi in essa contenuti, un libro ormai superato e da modificare, come d’altronde hanno fatto i governi di centrosinistra che si sono succeduti (Governo Prodi, legge cost. 24 gennaio 1997 n. 1, Governo D’Alema, leggi cost. 22 novembre 1999 n. 1, 23 novembre 1999 n. 2, 17 gennaio 1999 n. 1, Governo Amato, leggi cost. 23 gennaio 2001 n. 1, 31 gennaio 2001 n. 2 e l’8 marzo 2001 disegno di legge per la modifica del Titolo V parte seconda della Costituzione, grazie al quale sono stati abrogati 5 Articoli e modificati altri 11). Però questo nulla toglie al fatto che le leggi, finché non vengono ulteriormente modificate, debbano essere rispettate.
Se c’è poi qualche politico (in primis il ministro per le Politiche comunitarie Ronchi) che antepone le normative europee a quelle nazionali, e si copre dietro affermazioni tipo “siamo per la gestione pubblica, ma dal punto di vista giuridico non è possibile”, scendono in campo i luminari del Diritto pubblico che dichiarano, come ha fatto il professore Lucarelli, che “la violazione del principio comunitario relativo alla distinzione tra interesse economico-generale e servizi di interesse generale è sancita dell’art. 14 TFUE, protocollo n. 26 del Trattato di Lisbona e relativa produzione normativa e giurisprudenziale UE, oltre alla Risoluzione n. 357/97 del Parlamento europeo per restare sempre in tema di servizi di interesse generale”.

L’affermazione “siamo contro la gestione dell’acqua pubblica” sarebbe stato un atto di onestà dovuto, che avrebbe, almeno in minima parte, lenito le piaghe di questo cancro legislativo.

Infatti, anche se l’Art. 15 del testo del D.L 135/09 precisa che la proprietà pubblica del bene acqua deve essere garantita, viene prevista “in via ordinaria” la gestione dei servizi pubblici locali ad imprenditori o società attraverso gare pubbliche e la gestione in house è consentita soltanto in deroga e per “situazioni eccezionali”.
Il testo del Decreto Legge prevede che “la partecipazione pubblica debba essere almeno del 40 per cento” e che con questa quota azionaria “sia sempre affidata al socio privato anche la gestione della SpA mista”. Il tutto si traduce in strumentalizzazione di capitali, proprietà e risorse pubbliche indirizzate al raggiungimento del massimo profitto a svantaggio della sfera sociale che comunque dovrà giustificare la partecipazione del capitale pubblico. Summus Ius, summa iniuria.
Non si può pensare che scelte del genere vengano fatte, come scrive qualcuno su giornali o siti web, per favorire le multinazionali, magari le stesse che hanno il controllo delle acque minerali, ma si può facilmente affermare che la dispersione di acqua, in dimensioni che raggiunge anche il 50 per cento, è dovuta alle condutture idriche italiane  spesso fatiscenti, la cui manutenzione comporta una spesa probabilmente non sostenibile da una gestione totalmente pubblica. Tutto ciò a fronte di un sicuro innalzamento dei costi in bolletta.
Il Consiglio comunale può prendere posizione precisa in merito alla legge statale, vista la recente approvazione in via definitiva del Consiglio dei Ministri del disegno di riforma  degli organi e delle funzioni degli enti locali, di semplificazione e razionalizzazione dell’ordinamento e la Carta delle autonomie locali. Se c’è la volontà di riconoscere l’acqua “un bene comune e un diritto universale” può, infatti, fare inserire nello Statuto comunale la voce “gestione del servizio idrico in forma pubblica e con la partecipazione delle comunità locali”. Visto il clima politico la strada da compiere può sembrare ardua, ma si deve percorrere, se non si vuole rendere mercificabile anche un bene essenziale alla vita.

    Iris Novello




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