Smaltimento calcinacci, occorre produrre una documentazione?


Smaltimento calcinacci




In un cantiere, per capire di chi sono le responsabilità di un rifiuto, ad esempio dello smaltimento dei calcinacci, bisogna far fede al contratto d’appalto:

  • se prevede che l’appaltatore operi in piena autonomia decisionale/gestionale, l’appaltatore è identificato come produttore dei rifiuti e il committente non ha obblighi di garanzia
  • se il contratto non prevede l’operato in piena autonomia o riguarda attività di rimozione/smantellamento di oggetti dismessi, già definibili rifiuti nel momento in cui inizia l’attività, il produttore è il committente. L’appaltatore, dunque, ha la responsabilità limitata solo alle operazioni di raccolta ed eventuale trasporto dei rifiuti prodotti dal committente
  • se, infine, il committente non è identificabile come produttore e i lavori sono affidati mediante un subappalto, è corretta prassi identificare il subappaltatore quale produttore di rifiuti e l’appaltatore ha gli obblighi di vigilanza.

Ma occorre produrre una documentazione per lo smaltimento dei calcinacci?

A chi compete?

Le istanze per il rilascio dei titoli abilitativi devono essere accompagnate dalla stima certificata dal progettista delle quantità dei rifiuti prodotti ovvero bisogna fare una previsione dei rifiuti che saranno generati dall’intervento edilizio.

Anche se per alcune Regioni non esiste una legge specifica, le amministrazioni comunali richiedono comunque che sia presentato questo allegato.




La stima certificata deve contenere:

  • i rifiuti classificati con il codice CER
  • la quantità dei rifiuti
  • la categoria di destinazione (smaltimento; recupero; riutilizzo)
  • il luogo di conferimento

Alcune regioni vogliono la stima in volumi, altre solo in peso.

Comunque, la stima deve essere accompagnata da una dichiarazione congiunta del titolare dell’intervento e del progettista che dichiarano che la gestione dei rifiuti speciali prodotti dall’attività di costruzione, demolizione e scavo avverrà nel rispetto del D. Lgs. 152/2006 s.m.i. e della legge regionale.

Infine, il Direttore dei lavori deve presentare, con la chiusura dei lavori, la copia del formulario che attesta che le quantità stimate sono state legalmente smaltite.
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