Divieto di balneazione da chi viene deciso?


Divieto




Prima dell’apertura della stagione balneare i Sindaci, con un’ordinanza, rendono esecutivi i divieti di balneazione per le zone indicate dalle Regioni. Queste ordinanze vengono pubblicate sul portale del Ministero della salute.

Le informazioni utili per stabilire i divieti di balneazione

Le informazioni utili per stabilire i divieti di balneazione si basano sui dati riferiti alla stagione balneare precedente e provenienti dai campionamenti effettuati a cura delle Agenzie regionali per la protezione ambientale (ARPA), in collaborazione con le Regioni.

La delimitazione dei tratti di costa viene segnalata dalle Regioni competenti con apposite delibere inviate al Ministero della Salute. Può succedere, durante la stagione balneare, che i risultati delle analisi impongano un provvedimento di divieto di balneazione.

Quindi, i laboratori preposti al controllo informano il sindaco, il quale emette una ordinanza di divieto. Questa ordinanza viene inviata al Ministero della Salute e pubblicata sul portale online.




Quando su una zona già interdetta alla balneazione

Quando su una zona già interdetta alla balneazione i risultati delle analisi, per due campionamenti consecutivi, risultano favorevoli, questa può essere riaperta alla balneazione.

Il laboratorio lo comunica al Sindaco che revoca il divieto di balneazione e di nuovo avviene la comunicazione online. Ogni anno quindi vengono stabilite quali sono le zone di balneazione distinguendole fra:

  • zone balneabili, cioè quelle per cui le analisi su un campione prelevato sono al di sotto delle soglie di legge per tutti i parametri considerati
  • zone temporaneamente non balneabili, ovvero zone per le quali l’esito delle analisi sul primo campione prelevato è al di sopra delle soglie di legge per almeno uno dei parametri considerati. La non balneabilità è comunque dichiarata in seguito ad un certo numero di controlli suppletivi tesi ad accertare la non casualità del superamento delle soglie di legge
  • zone non balneabili e cioè non ammesse alla balneazione in quanto da sottoporre a provvedimenti di bonifica e successivi monitoraggi di verifica.

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