Divieto di balneazioni, ci sono sanzioni se ci si fa il bagno?


Divieto




Il d.lgs. n. 116/2008 si occupa del divieto di balneazione. Questo ha recepito la c.d. Direttiva Balneazione (Direttiva 2006/7/CE) in materia di gestione della qualità delle acque di balneazione.

La normativa mira alla protezione della salute umana

La normativa mira alla protezione della salute umana dai rischi derivanti dalla scarsa qualità delle acque di balneazione.

Al d.lgs. n. 116 ha fatto seguito il D.M. 30 marzo 2010 che, oltre a dare attuazione alle disposizioni predette, ha definito i criteri per determinare il divieto di balneazione. Infatti, spetta alle regioni individuare le acque di balneazione e i punti di monitoraggio ed aggiornare l’elenco delle acque di balneazione.

Il monitoraggio e l’attuazione di misure di gestione servono a riconoscere e ridurre le possibili cause di inquinamento.




Ciascuna Regione, alla fine di ogni stagione balneare e in vista dell’anno successivo, provvede al monitoraggio dei parametri relativi alla qualità delle acque per determinarne la qualità e stabilire quali siano quelle balneabili o meno.

I risultati delle attività di monitoraggio sono trasmessi tempestivamente al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e ai Comuni interessati.

Tutelare la salute umana e la pubblica incolumità

I divieti di balneazione esistono proprio per tutelare la salute umana e la pubblica incolumità derivante non solo dall’inquinamento ma anche da altri fenomeni come il dissesto idrogeologico.

Quindi i bagnanti oltre a non rischiare infezioni e malattie, non facendo il bagno in queste acque, non incorreranno anche in sanzioni amministrative per aver violato i provvedimenti che stabiliscono prescrizioni e divieti in relazione al demanio marittimo.

Stando all‘art. 1164 del Codice della Navigazione, infatti, “Chiunque non osserva una disposizione di legge o regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall’autorità competente relativamente all’uso del demanio marittimo o aeronautico ovvero delle zone portuali della navigazione interna è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1032,00 a euro 3.098,00“.
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