Al termine di ogni stagione balneare e in vista dell’anno successivo, ogni Regione deve provvedere al monitoraggio dei parametri relativi alla qualità delle acque allo scopo di determinare quali siano quelle balneabili e quali non lo siano.
I risultati delle attività di monitoraggio
I risultati delle attività di monitoraggio sono trasmessi tempestivamente al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e ai Comuni interessati così che il Ministero possa aggiornare l’elenco delle acque di balneazione sul suo portale.
I Sindaci sono tenuti ad emettere un’ordinanza prima dell’apertura della stagione balneare, in cui vengono indicati e resi esecutivi i divieti di balneazione per le zone indicate dalle Regioni.
Le ordinanze vengono pubblicate sul portale del Ministero della Salute.
I laboratori preposti al controllo della qualità delle acque, mediante dei campionamenti, informano che i risultati delle analisi impongono un provvedimento di divieto di balneazione e così il Sindaco emette l’ordinanza.
Al contrario, quando su una zona già interdetta alla balneazione i risultati delle analisi, per due campionamenti consecutivi, risultano favorevoli, questa può essere riaperta alla balneazione e quindi il laboratorio comunica al Sindaco tutto questo e avviene la revoca del divieto di balneazione.
A seconda delle analisi, possono esserci:
- zone balneabili, quelle per cui l’esito delle analisi sul campione prelevato è al di sotto delle soglie di legge per tutti i parametri considerati
- zone temporaneamente non balneabili, per le quali l’esito delle analisi sul primo campione prelevato è al di sopra delle soglie di legge per almeno uno dei parametri considerati
- zone non balneabili, qui non è ammessa la balneazione in quanto l’area è da sottoporre a provvedimenti di bonifica e successivi monitoraggi di verifica.
Quindi la Regione, per evitare il dubbio nei bagnanti, ha l’obbligo di fare in modo che il divieto di balneazione su una determinata area sia evidente, delimitando la zona e predisponendo una segnaletica adeguata.
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