Pannelli solari, si possono montare senza permessi?    


Pannelli solari




Sempre più persone decidono di installare in casa propria dei pannelli solari, allo scopo di autoprodurre energia in casa, risparmiare e impattare di meno sull’ambiente.

Ma si possono montare dei pannelli solari senza permessi?

In Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato un elenco di oltre 50 interventi di edilizia libera per i quali non è necessario richiedere alcun permesso preventivo al Comune di residenza.

Nello specifico, nel Glossario Edilizia Libera, ai sensi dell’art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 222, viene stabilito che l’installazione, la riparazione, la sostituzione e il rinnovamento di pannelli solari e fotovoltaici a servizio di un edificio, da realizzare al di fuori di zone vincolate è esente dall’approvazione del Comune.

Quindi, per l’installazione, la riparazione, la sostituzione e il rinnovamento di pannelli solari non sono necessari dei permessi, a meno che non si debbano installare su edifici che si trovino in un’area soggetta a vincolo paesaggistico.




L’unica accortezza, in questo caso, è che i lavori vengano svolti da ditte specializzate, seguendo tutte le norme di sicurezza.

Se invece l’immobile sul quale si vuole installare un pannello solare si trova nel centro storico, è necessario chiedere l’autorizzazione ad un ente preposto, come il Comune e/o la Soprintendenza per i Beni Architettonici.

Bisognerà dunque ricevere l’autorizzazione da parte di questi enti affinché si possano installare i pannelli solari senza compromettere la bellezza del paesaggio.

L’incompatibilità paesaggistica sussiste solo nei centri storici perché, al di fuori di questi, non è rilevante che i pannelli siano o meno visibili.

La sentenza del Tar n. 496/2018 a riguardo si è espressa dicendo che “la sola visibilità di pannelli fotovoltaici da punti di osservazione pubblica non configura ex se un’ipotesi di incompatibilità paesaggistica, in quanto la loro presenza sulla sommità degli edifici, pur innovando la tipologia e morfologia della copertura, non è più recepita come fattore di disturbo visivo, bensì come un’evoluzione dello stile costruttivo accettata dall’ordinamento e dalla sensibilità collettiva purché non sia modificato l’assetto esteriore complessivo dall’area circostante paesisticamente vincolata.


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