La prima riguarda il divieto di bruciare nei campi, anche quelli incolti, e nei boschi qualsiasi tipo di residuo vegetale come stoppie delle colture graminacee e leguminose e dei prati nonché erbe palustri e manifestanti, rovi, materiali di risulta delle potature e simili e arbusti. I trasgressori saranno puniti con una sanzione da 25 a 500 euro. L’altra ordinanza è indirizzata ai proprietari frontisti (pubblici e privati) che sono chiamati a occuparsi della manutenzione dei corsi di acqua in considerazione del fatto che, negli ultimi anni, si sono verificati eventi meteorologici avversi particolarmente intensi.
Tra le operazioni richieste, la rimozione dall’alveo e dalle sponde di rifiuti che possono ostacolare il deflusso delle acque; la protezione delle sponde dissestate; la rimozione dei materiali che ostruiscono le opere minori di attraversamento stradale a ai tratti di alveo canalizzati di attraversamento dei centri urbani. Infine, è vietato pulire i fossi bruciando la vegetazione e usando i diserbanti. In questo caso le sanzioni amministrative per i trasgressori vanno da 250 a 500 euro.
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