Sacchetto di plastica addio. Era il 2012 quando venne approvata la norma che lo definiva fuori legge, ma solo in questi giorni quel provvedimento è diventato legge. Infatti la legge che converte il decreto attuativo contenente non solo l’obbligo, ma anche la sanzione, è stata pubblicata il 1°settembre 2014.
Guardiamo da vicino quali sono le sanzioni e quali le direttive UNI EN 13432:2002, aiutati dalla nota di Assobioplastiche, l’Associazione Italiana delle Bioplastiche e dei Materiali Biodegradabili e Compostabili.
Le sanzioni per chi commercializza ancora sacchetti per la spesa in plastica, oscillano da 2.500 euro per arrivare ad un massimo di 100mila euro. Ricordano, inoltre, che le sanzioni, scattate dallo scorso 21 agosto, sono previste dalla legge di conversione del decreto legge competitività, che ha completato l’iter della normativa italiana sulla commercializzazione degli shopper monouso non biodegradabili e compostabili. La normativa introduce l’obbligo dei sacchetti monouso biodegradabili e compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 o, ovviamente, di quelli riutilizzabili secondo precisi requisiti di spessore.
Assobioplastiche ricorda che “gli enti certificatori più comunemente utilizzati dai produttori dei manufatti biodegradabili e compostabili al fine di certificarne la piena rispondenza alla UNI EN 13432:2002 sono AIB Vincotte, Certiquality s.r.l. e Dincertco. In Italia – aggiunge poi l’associazione – è stato sviluppato da alcuni anni un efficiente sistema di marcatura e riconoscimento dei manufatti biodegradabili e compostabili a cura del Consorzio Italiano Compostatori che rilascia il marchio “Compostabile-CIC”“.
“Infine, quanto ai sacchi non biodegradabili e compostabili – conclude Assobioplastiche – gli spessori che questi debbono possedere per essere considerati riutilizzabili, e dunque commercializzabili, sono quelli indicati dalla normativa di cui sopra, ossia 200 micron per i sacchi con maniglia esterna destinati all’uso alimentare, 100 micron per i sacchi con maniglia esterna non destinati all’uso alimentare, e per i sacchi cosiddetti a fagiolo, cioè senza manici esterni, 100 micron se destinati all’uso alimentare, 60 micron se non destinati all’uso alimentare.”
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